E’ costituita l’associazione culturale denominata “ ASSOCIAZIONE RIFUGIO DEL CANE SAN FRANCESCO O.N.L.U.S.”. L’associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima. L’associazione è un’organizzazione di volontariato, costituita nelle forme dell’associazione così come previsto dal codice civile; essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. L’associazione non ha fine di lucro.
Art.2 – SEDE SOCIALELa sede dell’Associazione è fissata in Napoli alla via Tasso n.305. L’associazione potrà trasferire la propri sede e stabilire recapiti secondarie all’interno del territorio dello stato italiano.
Art.3 - FINALITA’ E OGGETTOL’associazione, che non ha scopi di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, postulando e diffondendo la unitarietà dei fondamentali valori morali, naturalistici, ecologici, ambientali, nella convinzione che la salvaguardia di una specie rientra in una cultura di più generale rispetto dell’ambiente e degli esseri viventi. L’associazione si propone di: difendere e diffondere la legalità e il rispetto verso tutti gli animali e tutelare gli stessi da qualsiasi forma di maltrattamento. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, agendo nei seguenti settori e svolgendo le seguenti attività, così come previsto dall’art. 10 del D.Lgs.n.460/97. Per raggiungere tali scopi l’associazione si propone di a) Creare un movimento di opinione pubblica in favore degli animali in genere e del cane in particolare. b) Difendere il cane da ogni crudeltà e abuso. c) Gestire rifugi per cani abbandonati e dispersi combattendo il randagismo ed in particolare il rifugio per cani abbandonati San Francesco in Castelvolturno (Ce) alla via Torino n.15. d) Diffondere anche tra i possessori di animali la cultura del controllo delle nascita e la sterilizzazione, unici veri rimedi al randagismo e le problematiche ad esso connesse. e) Favorire con ogni mezzo la pratica dell’affido sicuro. f) Diffondere nozioni veterinarie e di igiene, nonché di cultura cinofila mediante campagne di sensibilizzazione e di informazione sul tema della relazione uomo-cane, e favorendo iniziative educative rivolte in particolar modo ai più giovani. g) Collaborare con le Autorità e con le altre Associazioni o Enti Protezionistici per una migliore attuazione delle norme vigenti in materia di profilassi e di igiene. h) Collaborare con le famiglie che adottano un cane dell’Associazione affinche’ l’inserimento del cane avvenga nel migliore dei modi. i) Promuove e favorisce con ogni mezzo l’addestramento dei cani e del loro conseguente inserimento nel tessuto sociale, in particolar modo come cani guida per non vedenti, cani addetti al salvataggio in mare o in montagna, per la pratica della PET-THERAPY in ospedali, orfanotrofi, carceri, case di riposo ecc. Per raggiungere i propri scopi l’Associazione può collaborare con altre Associazioni, Enti, Movimenti e Comitati il cui statuto non sia in contrasto con il proprio. E’ fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle sopraelencate. L’Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.L.gs. 4 dicembre 1997, n.460e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.4 - DURATALa durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 5 - ANNO SOCIALEL’anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Art.6 - PROVENTI DELL’ASSOCIAZIONE E PATRIMONIOL’associazione, al fine di raggiungere gli scopi di cui all’art. 3, si serve di fondi provenienti: a) Dalla sottoscrizione di fondi associativi; b) Dai beni mobili ed immobili che saranno acquistati dall’Associazione a qualsiasi titolo, nonché dai redditi derivanti dal suo patrimonio; c) Da eventuali donazioni e lasciti; d) Dall’investimento del proprio patrimonio; e) Dell’esercizio di marginali attività economiche, f) Dalle elargizioni liberali da parte di soggetti pubblici no privati; g) Dal corrispettivo dovuto in forza di convenzioni stipulate con le Pubbliche Amministrazioni ovvero con Enti pubblici differenti; h) Da raccolte pubbliche a carattere occasionale; i) Ogni ulteriore provento destinato all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente vincolato all’incremento del patrimonio. Per raggiungere gli scopi di cui all’art.3, l’Associazione si avvale delle prestazioni volontarie fornite dai soci. Tali prestazioni sono a titolo gratuito.
Art. 7-SOCIOL’Associazione è composta dai firmatari dell’atto costitutivo, da persone maggiorenni di specchiata moralità e condotta che ne facciano domanda. Possono ammessi a far parte dell’Associazione anche Enti, Associazione e persone giuridiche in genere. Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi presso la sede sociale al Consiglio Direttivo e recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari), riservandosi ogni più ampia facoltà di valutazione; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto a fornire motivazione. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. E’ ammesso il recesso in qualsiasi momento ma con un preavviso di 30 giorni.
Art. 8 – CATEGORIA DI SOCII soci si distinguono nelle categorie d: fondatori, ordinari, sostenitori benemeriti, onorari. Alla categoria di soci fondatori appartengono i firmatari dell’atto costitutivo. La qualifica di socio onorario può essere attribuita dal Consiglio Direttivo, previa votazione a maggioranza a persone di particolare e riconosciuto prestigio acquisito nel campo del volontariato e dell’attivismo in favore della diffusione della cultura animalista, in modo da contribuire allo sviluppo dell’Associazione e a persone od Enti che con atti di liberalità contribuiscano al sostenimento dell’Associazione; può essere riconosciuta altresì la qualifica di socio onorario a persone che con lasciti e donazioni contribuiscano considerevolmente a sostenere l’attività dell’Associazione. Gli associati onorari, all’interno dell’associazione hanno poteri esclusivamente consultivi e, con l’acquisizione del relativo statuto si impegnano ad osservare le disposizioni stabilite dal presente statuto. Sono soci ordinari coloro che con il loro apporto culturale, scientifico, professionale e finanziario contribuiscono ai bisogni e alla vita dell’Associazione. Sono soci sostenitori e benemeriti coloro che con apporti economici, lasciti e donazioni consentono il perseguimento degli scopi istituzionali dell’associazione. Sono soci onorari coloro che per particolari meriti o considerazioni siano dal Consiglio Direttivo ritenuti in grado, anche senza alcuna partecipazione finanziaria, di conferire lustro all’Associazione. Tutti i soci possono offrire all’associazione la propria opera di docenti nel settore professionale corrispondente il titolo di studio posseduto.
Art.9 - QUOTA DI ISCRIZIONELa quota di scrizione per i nuovi associati, nonché delle quote associative dovute dagli associati fondatori ed ordinari, fissata dall’Assemblea è sottoscritta all’atto dell’ingresso in Associazione. Gli associati fondatori e ordinari si impegnano ad osservare le diposizioni statutarie ed a versare regolarmente e puntualmente gli importi delle quote associative. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario e/o annuale; è comunque facoltà degli aderenti all’Associazione effettuare versamenti ulteriori. I versamenti al patrimonio dell’Associazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo determinato dall’Assemblea, e sono, comunque a fondo perduto; in nessun caso, quindi, e nemmeno in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, nonchè a quote indivise di partecipazione trasmissibile a terzi né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale e non è rivalutabile.
Art. 10 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATOLa qualifica di associato si perde: a) Per decadenza dichiarata dal consiglio direttivo, a seguito del mancato pagamento della quota associativa nei termini e secondo le modalità previste dal Consiglio direttivo stesso per l’anno a cui si riferiscono. b) Per morte recesso o esclusione. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purchè sia comunicata dal Consiglio Direttivo, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre mesi prima. In presenza di gravi motivi che sono rimessi alla valutazione del Consiglio Direttivo, chiunque partecipi all’ Associazione, può essere esclusa, previa deliberazione da parte dello stesso organo consiliare. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione egli può adire il Collegio dei Probiviri, di cui a questo statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
ART. 11 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE: ASSEMBLEAL’assemblea è formata da tutti gli associati fondatori ed ordinari. Hanno diritto di voto i soli soci fondatori e ordinari, in ragione di un voto ciascuno. L’Assemblea è convocata mediante avviso scritto, da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata a.r. ovvero di fax, telefax, moto recapiti o e-mail, agli associati almeno 15 (quindici) giorni prima della data di riunione fissata, dal Consiglio Direttivo, comprensivo dell’indicazione dell’ordine del giorno: - in via ordinaria almeno quattro volte l’anno e precisamente entro il 30 (trenta) aprile, per approvare il bilancio consuntivo ed il programma dell’esercizio successivo e, quando occorre, per il rinnovo delle cariche sociali; - in via straordinaria, ogni qualvolta lo richieda il Consiglio Direttivo a maggioranza dei componenti, ovvero 1/10 (un decimo) degli associati, fondatori ed ordinari, ed in tutti i casi previsti dalla legge o dal presente statuto. L’assemblea delibera: - sulla nomina del Consiglio Direttivo e del collegio dei Probiviri; - sugli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione; - sull’approvazione di regolamenti che disciplinino la vita e l’attività dell’Associazione; - sulle modifiche del presente statuto e dei regolamenti approvati; sullo scioglimento e sulla liquidazione dell’Associazione devoluzione del suo patrimonio. Allorquando l’Assemblea deve deliberare sulle nomine alle cariche sociali, così come risulterà dall’avviso di convocazione con relativo ordine del giorno, gli aspiranti a dette cariche dovranno manifestare la loro candidatura a tale nomina fino all’apertura dei lavori dell’Assemblea. Tale dichiarazione di disponibilità sarà resa nota all’Assemblea, prima di procedere alla votazione al fine di evitare dispersione di voto (nei confronti di chi non è disponibile ad assumere l’onere di una carica associativa) e di facilitare lo svolgimento delle operazioni dell’elezione. L’Assemblea, salvo quanto previsto al successivo terzo comma del presente articolo, per approvare eventuali regolamenti o modificare quelle già esistenti, delibera in prima convocazione, a maggioranza di voti e con la presenza di almeno 3/4 degli associati fondatori ed ordinari. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati fondatori ed ordinari ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di impedimento, dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea. Le deliberazioni sono fatte con stare da processo verbale firmato dal presidente dell’assemblea e dal segretario, ovvero, in caso di assenza di quest’ultimo, da un segretario designato durante l’adunanza dell’assemblea medesima. Ciascuno associato può rappresentare, per delega, un massimo di 2 associati. Le votazioni si effettueranno con voto palese per alzata di mano.
L’Associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri eletti dall’assemblea tra gli associati fondatori ed ordinari. Non possono essere nominati membri del consiglio direttivo e se nominati, decadono dal ufficio l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importi l’interdizione anche temporanea da pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi. I membri del consiglio direttivo sono rieleggibili e durano in carica 3 anni. Essi sono revocabili dall’assemblea in qualunque tempo, per gli stessi motivi e con le stesse modalità di cui all’art. 10 del presente statuto, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa. Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazione alcuna. Il consiglio direttivo si riunisca: a) per la prima volta entro 30 (trenta) giorni dalla sua elezione, su convocazione del consigliere anziano eletto; b) successivamente si riunisce previa convocazione a mezzo lettera raccomandata, fax, telefax, motore capiti, o email da inviarsi almeno 5 (giorni) giorni prima della data stabilita per la riunione, ovvero nei casi di urgenza a mezzo di strumenti idonei a garantire la conoscibilità della convocazione, inviati almeno 2 (due) giorni prima della data stabilita per la riunione; - in via ordinaria, almeno una volta all’anno, entro il 31 marzo di ciascun anno, per la predisposizione del bilancio consultivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea, - in via straordinaria, quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia stata fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Il Consiglio Direttivo nomina, nel suo seno, il Presidente, il Vice Presidente, un direttore Amministrativo, un Organizzatore con specifico incarico di rapporto con le Istituzioni ecc. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune delle proprie attribuzioni ad uno o più comitati esecutivi composto da alcuni dei suoi membri e dai membri onorari, o da anche ad uno solo dei suoi membri, determinando i limiti della delega. Dala nomina a membro del consiglio direttivo non consegue nessun compenso ad eccezione di quei compensi e rimborsi delle spese documentate, sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto. La rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione è affidata al Presidente del Consiglio Direttivo in solido del Direttore Amministrativo. Il Presidente convoca con le modalità di cui sopra, e presiede il consiglio direttivo e l’assemblea, curando l’esecuzione delle relative delibere. Il Presidente nomina scegliendo tra i membri del Consiglio stesso un segretario che dirige e conserva, in appositi registri, i verbali delle assemblee e delle riunioni del consiglio direttivo, nonché copia di tutti gli atti. In caso di sua assenza o di suo impedimento, il presidente è sostituito dal Vice Presidente. Al direttore amministrativo compete la rilevazione della contabilizzazione delle entrate e delle uscite di cassa, la tenuta dei libri contabili e predispone dal punto di vista contabile, la compilazione del bilancio consultivo- dal quale devono risultare anche i beni, i contributi ed i lasciti ricevute- ed il bilancio di previsione, che sono da presentare all’approvazione dell’assemblea.
ART. 12 - BILANCIOL’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il comitato direttivo sottoporrà all’assemblea il bilancio consultivo relativo all’anno precedente ed entro il 30 novembre il bilancio preventivo relativo all’anno successivo. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’assemblea per la loro convocazione, a disposizione di tutti gli associati, che abbiano interesse alla loro lettura.
ART. 13 - MODIFICHE DELLO STATUTO E DELL’ATTO COSTITUTIVOLe modifiche dell’atto costitutivo e del presente statuto potranno essere proposte dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o dai 2/3 (due terzi) degli associati fondatori ed ordinari e sottoposte all’assemblea che delibera con le maggioranze innanzi indicate.
ART. 14 - SCIOGLIMENTOLo scioglimento dell’Associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto l voto in assemblea. Verificatosi lo scioglimento, ovvero qualunque altra causa di estinzione, l’assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatore con la maggioranza di cui al precedente art. 13 In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra Organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3, comma 190, della Legge 23/12/92 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
ART. 15 - CONTROVERSIATutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l’Associazione o i suoi organi, fatta eccezione per quelle che non possono formare oggetto di compromesso ai sensi c.p.c. saranno decise dal collegio dei Probiviri. Il collegio è composto da 3 (tre) membri nominati dall’assemblea. Il collegio così composto deciderà ex bono ex aequo senza formalità di procedura ed il suo lodo sarà inappellabile.
ART. 16 - RINVIOPer quanto non disciplinato dall’atto costitutivo e dagli articoli del presente statuto, si rinvia alle deposizione del codice civile e quelle previste dalle norme sulle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Firmato: PAOLO GUADAGNO, ANGELO D’ONOFRIO, GABRIELLA CRISTO, ROBERTO SIOTTO, ALESSIA VOZA.
Notaio dott. ROBERTO AMODIO